Il contratto di apprendistato professionalizzante, chiamato anche contratto formativo o contratto di mestiere, è una forma di contratto con cui le aziende, pubbliche e private, possono assumere, in tutti i settori, ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, il cui scopo è il conseguimento di una qualifica professionale, l’inserimento di persone già in possesso di qualifica (per questi il contratto può essere stipulato già a partire dal compimento dei 17 anni) e di soggetti percettori di indennità disoccupazione NASPI, Dis Coll, compresa la mobilità, a prescindere dal vincolo anagrafico.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato ad hoc volto a occupare e formare giovani. Lo scopo è far acquisire al giovane lavoratore competenze direttamente sul campo per tutta la durata della sua formazione, alternando al lavoro pratico, momenti di formazione in aula da tenersi presso strutture autorizzate e riconosciute esterne o interne all’azienda. Al termine del periodo di formazione, il giovane lavoratore viene inserito nell’impresa trasformando l’assunzione a tempo indeterminato. La trasformazione del contratto a tempo indeterminato anche per il 2020 rientra nel bonus assunzioni giovani under 35.
All’apprendista sono riconosciute tutte le tutele (salariali, previdenziali e di disoccupazione), di cui godono gli altri lavoratori dipendenti mentre la retribuzione in busta paga, è calcolata sulla base dei CCNL con riferimento alla tipologia di contratto di apprendistato, alla qualifica da conseguire, al livello di inquadramento.
Il datore di lavoro ha il vantaggio di formare la manodopera di cui ha necessità e usufruire di vantaggi contributivi e previdenziali ed incentivi economici per tutta la durata del contratto di formazione e per il successivo anno di stabilizzazione.
L’azienda per attivare il contratto di apprendistato professionalizzante deve indicare obbligatoriamente il nominativo di un tutor/referente aziendale che può essere il datore di lavoro o un lavoratore inserito nell’impresa e in possesso di adeguata professionalità.
Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata minima di 6 mesi, ad esclusione delle attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
La durata massima del contratto è così predisposta:
Il periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione non può superare la durata di 3 mesi.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri, va calcolato per intero dalla nuova azienda a patto che riguardi la stessa mansione e che l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere accompagnato da un Piano Formativo Individuale (PFI), contenente:
Tale formazione deve articolarsi su:
Tale percorso, obbligatorio sia per l’impresa che per l’apprendista, è erogato sulla base dell’età dell’apprendista e del tipo di qualifica professionale da conseguire, e può essere svolto sia all’interno che all’esterno dell’impresa, utilizzando eventuali strutture qualificate.
La formazione deve svolgersi durante l’orario di lavoro, in quanto parte integrante del percorso formativo dell’apprendista, e la mancata partecipazione dell’apprendista alle ore di lezione deve essere giustificata come assenza di lavoro secondo le regole previste dal CCNL.
L’apprendista ha una retribuzione contenuta nella retribuzione tabellare della corrispondente categoria (o livello) che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato. L’apprendista non può essere retribuito a cottimo.